RICOSTRUZIONE POST SISMA: ENTRO 60 GIORNI IL DURC DI CONGRUITA’

RICOSTRUZIONE POST SISMA: ENTRO 60 GIORNI IL DURC DI CONGRUITA’

Settore: LEGACOOP MARCHE

Oltre a una serie di modifiche ad alcune ordinanze precedenti, su microzonazione, beni culturali e scuole, arriva il Durc di congruità nei cantieri della ricostruzione, un documento in base al quale si attesta che nel cantiere lavora esclusivamente personale retribuito regolarmente.

 

La verifica della congruità della manodopera sul valore complessivo dell’opera è fondamentale per mettere al centro il lavoro di qualità e costituisce un efficace sistema di contrasto al lavoro irregolare e alle imprese spurie, nonché di difesa della legalità. Questo meccanismo, inoltre, potrà obbligare l’allineamento dei costi di realizzazione delle lavorazioni con i costi per la manodopera realmente sostenuti dalle imprese regolari e ridurre pertanto i margini di concorrenza sleale generabili con meccanismi di assegnazione dei lavori al massimo ribasso.

 

La nuova Ordinanza n. 41/2017, la prima a firma del nuovo Commissario De Micheli è stata pubblicata il 6 novembre sul sito della struttura di governo per la ricostruzione ed è ora in vigore, anche se non immediatamente esecutiva. L'ordinanza indica all’art. 1 gli elementi essenziali:

 

Il Durc di congruità:
- le verifiche relative al "normale" Durc di regolarità contributiva sono in capo al Rup per i lavori pubblici e agli uffici speciali per la ricostruzione per gli interventi privati. Le verifiche vengono effettuate: al momento dell'aggiudicazione e della stipula del contratto (per quanto riguarda gli interventi pubblici) oppure contestualmente alla concessione del contributo (nel caso degli interventi di ricostruzione privata);
- per il Durc di congruità, invece, le verifiche vengono eseguite a ogni Sal acquisendo dalla cassa edile locale «la certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori».

 

L'accordo da sottoscrivere entro 60 giorni
La disciplina del Durc di Congruità, per essere esecutiva, va definita con un accordo da sottoscrivere entro 60 giorni tra il commissario alla ricostruzione, i quattro presidenti di Regione (vicecommissari), il ministero del Lavoro, la struttura di missione anticorruzione ad hoc presso il ministero dell'Interno, l'Inail, sindacati e associazioni datoriali. I contenuti, una volta definiti e sottoscritti, saranno oggetto di una successiva ordinanza, a questo punto pienamente esecutiva.

 

Gli elementi da definire sono i seguenti:
- adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata e dei direttori dei lavori;
- adempimenti, condizioni e modalità di rilascio del Durc di congruità da parte delle Casse edili;
- modalità di calcolo dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera da indicare nel prezzario unico;
- criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'effettuazione dei lavori nella ricostruzione pubblica e privata;
- modalità di svolgimento delle verifiche sull'adeguatezza degli indici di congruità;
- modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese presenti, nonché dei controlli e verifiche da parte degli organi preposti.

 

L'ordinanza 

 

Art. 1

 



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